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Tim:Tar conferma multa 116milioni per ostacoli sviluppo rete

Respinto ricorso su provvedimento Antitrust di marzo 2020



ROMA, 28 FEB - È legittimo il provvedimento con il quale l'Antitrust nel marzo 2020 ha inflitto un'ammenda da 116 milioni di euro a Tim, accusandola di avere realizzato una strategia "anticoncorrenziale preordinata a ostacolare lo sviluppo in senso concorrenziale degli investimenti in infrastrutture di rete a banda ultra-larga". L'ha deciso il Tar del Lazio con una sentenza con la quale ha respinto un ricorso proposto dall'azienda telefonica. Il procedimento giunto al vaglio dei giudici amministrativi prese avvio da alcune segnalazioni inviate all'Autorità a partire dal 2017 da Infratel Italia, Enel, Open Fiber, Vodafone Italia, Wind Tre, Fastweb e dall'Associazione Italiana Internet Provider. Con il primo motivo di ricorso, Tim contestava l'individuazione del 'mercato rilevante' operata dall'Agcm, nonché la propria posizione dominante sul mercato dell'intero territorio nazionale. Per il Tar, però, "l'individuazione del mercato rilevante delineata nel provvedimento impugnato si sottrae alle censure proposte, in quanto l'analisi del contesto di mercato su cui hanno influito le condotte contestate è stata operata approfonditamente e giungendo a conclusioni del tutto coerenti con gli elementi emersi dall'istruttoria svolta"; e sotto il profilo della posizione sul mercato "l'Autorità ha correttamente concluso che la posizione dominante di Tim nei mercati rilevanti fosse sussistente". Con il secondo motivo di ricorso era stata dedotta la mancata dimostrazione, da parte dell'Autorità, "della preclusione concorrenziale da parte delle condotte contestate, singolarmente o nel loro complesso, e dei pretesi effetti concreti da esse prodotti, nonché l'erroneità della tesi della riconduzione di tali condotte ad una unitaria strategia escludente". La ricostruzione effettuata ha portato il Tar a ritenere che "risulta comprovato che Tim, mentre partecipava alle gare Infratel, contestualmente operava per tentare di provocarne il loro impedimento"; e che le sue condotte debbano essere ricondotte a "una strategia unitaria volta ad arrestare l'ingresso sul mercato dei nuovi operatori" è parso ai giudici "palesato da ulteriori acquisizioni". Quanto infine al motivo di ricorso con cui Tim ha sostenuto che l'Autorità non avrebbe provato in modo adeguato l'esistenza di una strategia escludente, dall'esame di una serie di documenti per i giudici "risulta evidente come le condotte contestate rispondessero ad una strategia aziendale e non certo ad iniziative sporadiche di singoli dipendenti".

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