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Le armi, un problema che divide le coscienze


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La circolazione delle armi in Italia è argomento che di- vide le coscienze e ciclicamente si ripresenta in

Ltutta la sua attualità. La cosa curio- sa è che dal punto di vista commer- ciale il fenomeno è completamente spaccato in due. Infatti il nostro Paese produce ed esporta moltissime armi, soprattutto verso i Paesi in guerra o comunque vicini a fronti “caldi”. Quindi l’export va a gonfie vele e tira dritto senza sosta

All’interno del territorio nazionale la scelta politica e giuri- dica è diametralmente opposta. La legislazione in materia è molto rigi- da e il cittadino non ha diritto di possedere un’arma da fuoco. Tale impostazione, ripresa in modo si- stematico nei primi decenni del ‘900, risale agli albori della nostra civiltà e all’idea stessa di Stato, così come elaborata nella tradizione romanistica. Lo Stato nasce infatti anche per impedire la vendetta pri- vata tra i cittadini.

La Storia ci ricorda che a un cer- to punto gli uomini, riuniti in comu- nità più ampie, forse stanchi di eli- minarsi a vicenda, trovarono più comodo delegare a un’entità terza (lo Stato appunto) il compito di fare giustizia attraverso i propri organi (polizia, giudici etc..). Sulla base della predetta impostazione generale, anche oggi il numero di armi che possono (legalmente) circolare in Italia dipende dagli orientamenti discrezionali del Ministero dell’In- terno.

Certo è che l’attuale punto di par- tenza è che la tutela dell’incolumità dei cittadini - che di norma, debbo- no essere disarmati - spetta alle For- ze dell’ordine. Inoltre colui che richiede un’arma deve dimostrare di averne bisogno. Non verrebbe quin- di considerato un ipotetico piacere di possedere una pistola o un fucile

o un semplice desidero di sicurezza svincolato da esigenze reali. Anche chi ha già ottenuto il porto d’armi può non ottenere il rinnovo, in base a una rinnovata valutazione del- l’Amministrazione.

Tutta la procedura che riguarda le armi da fuoco è circondata da estrema attenzione e cautela, per scongiurare il pericolo di possibili abusi. Nel solco di tale orientamen- to il Consiglio di Stato, crocevia ditutte le questioni tra privati e ammi- nistrazione pubblica, ha affermato di recente che, ad esempio, l’aspi- rante suicida non può detenere un’arma, come pure la persona che ha ottenuto la riabilitazione in rela- zione ad alcune tipologie di reato. Negli Stati Uniti la visione e il rapporto che intercorre tra cittadi- no e armi da fuoco si collocano agli antipodi rispetto all’Italia. Infatti, poco dopo il cataclisma della Rivo- luzione francese, il Secondo emen- damento, inserito nella Costotizio- ne, garantisce dal 1791 il diritto di possedere armi. Molto probabil- mente questa scelta, fissata all’epo- ca delle colonizzazioni britanniche e spagnole, risultava giustificata, poiché l’andare disarmati poteva voler dire perdere la vita e i beni. Ciò che riceve tutela, nero su bian- co, è il diritto all’autodifesa, quale posizione del singolo di natura in- violabile, al pari del diritto di voto e di libera espressione del proprio pensiero. Senza assolutamente voler en- trare nel merito della questione, ci si limita a notare che anche nel gran- de Stato nordamericano, così come nella Penisola italica, il tema delle armi e i problemi concreti o poten- ziali ad esso collegati rappresentano un aspetto identitario di grande rilevanza, legato alle rispettive vi- cende storiche che ci rendono ciò che siamo.

*Direttore responsabile del web magazine www.sentenzeitalia.it


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